Subject: Il testo del Decreto-Legge sul rinvio delle elezioni
dei Comites al 17 aprile 2015
È stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale il Decreto-Legge che rinvia le elezioni dei Comites al 17 aprile
2015 (e rinvia al 18 marzo 2015 il termine per l'iscrizione
all'albo degli elettori).
Trasmettiamo il testo.
DECRETO-LEGGE 18 novembre 2014, n. 168
Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative concernenti il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero
e gli adempimenti relativi alle armi per uso scenico, nonche' ad altre armi ad
aria compressa o gas compresso destinate all'attivita' amatoriale e agonistica.
(14G00181)
(GU n.268 del 18-11-2014)
Vigente al: 19-11-2014
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessità di garantire la più
ampia partecipazione alle votazioni da parte dei cittadini residenti all'estero
e di accordare un termine più ampio per esprimere la volontà di partecipare al
voto secondo la disciplina recentemente introdotta;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
rinviare ulteriormente le votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani
all'estero;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di rinviare il termine
concernente la sottoposizione a verifica presso il Banco nazionale di prova
delle armi da fuoco per uso scenico, nonché di altre armi ad aria compressa o
gas compresso destinate all'attività amatoriale e allo specifico impiego in
attività sportive, in considerazione delle difficoltà operative rilevate e
dell'esigenza di consentire la prosecuzione dell'attività dei settori
interessati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 10 novembre 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro dell'interno;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1 - Rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero
1. Le votazioni per il rinnovo dei Comitati degli
italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, sono rinviate al
17 aprile 2015. Il termine per la presentazione della domanda di iscrizione
all'elenco elettorale di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 30
maggio 2012, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012,
n. 118, e' prorogato al 18 marzo 2015. All'attuazione del presente comma si
provvede con gli stanziamenti disponibili a legislazione vigente. Le somme non
impegnate entro il 31 dicembre 2014 possono essere impegnate nell'esercizio
finanziario 2015.
2. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza
pubblica di cui al comma 1, ultimo periodo, pari a 1.103.191 milioni di euro per
l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive
modificazioni.
Art. 2 - Adempimenti relativi alle armi ad uso scenico, nonché alle armi ad
aria compressa o gas compresso destinate al lancio di capsule sferiche
marcatrici
1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29
settembre 2013, n. 121, le parole: «Entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31
dicembre 2015».
Art. 3 - Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in
legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 novembre 2014
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale